Indennità di maternità

Le disposizioni sull'indennità di maternità sono entrate in vigore il 1° luglio 2005. A partire da quella data, le donne che esercitano un'attività lucrativa dipendente, indipedente, o all'interno di un'azienda familiare hanno diritto a un congedo maternità pagato di 14 settimane.

Ammontare e durata
L'indennità ammonta all'80% del reddito medio dell'attività lucrativa percepito prima del parto per un importo massimo di 172 franchi al giorno. Il diritto inizia il giorno del parto e termina dopo 14 settimane ovvero 98 giorni. Se durante questo periodo la madre riprende l'attività lucrativa (a tempo pieno o parziale) oppure decede, il diritto all'indennità si estingue anticipatamente.

Richiesta di prestazioni
Il modulo per la richiesta di prestazioni può essere scaricato direttamente da internet e deve essere fatto pervenire alla Cassa di compensazione debitamente firmato e corredato dei necessari allegati.

Versamento
Se inferiore ai 200 franchi mensili, l'intera indennità viene versata al termine del congedo maternità. In caso contrario, il pagamento avviene per mensilità.

Gli importi precisi possono essere desunti dalle tabelle (in tedesco e francese) per il calcolo delle indennità giornaliere di perdita di guadagno pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

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