Indennità di perdita di guadagno
I principi che regolano questo tipo di prestazioni sono fissati dalla legge federale sulle indennità di perdità di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità. Gli aventi diritto sono coloro che prestano servizio nell'esercito svizzero e nella protezione civile, i partecipanti ai corsi federali o cantonali per quadri di G+S e per monitori di giovani tiratori, le donne in caso di maternità.
Ammontare dell'indennità
L'indennità ammonta all'80% del reddito medio conseguito prima del servizio, con un minimo di 62 franchi e un massimo di 245 franchi al giorno.
Gli importi precisi possono essere desunti dalle tabelle (in tedesco e francese) per il calcolo delle indennità giornaliere di perdita di guadagno pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.



