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Prestazione d'uscita (o di libero passaggio)

 

Forma della prestazione

Se l'assicurato entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e passa a un altro istituto di previdenza, la CP-SSIC versa a quest'ultimo la prestazione d'uscita. Nel caso in cui l'assicurato non risulti affiliato a un nuovo istituto, la prestazione d'uscita sarà trasferita su un conto di libero passaggio (presso una banca) o a una polizza di libero passaggio (presso una compagnia svizzera di assicurazione sulla vita).

Se la CP-SSIC non riceve disposizioni per iscritto, trasferisce la prestazione d'uscita con interessi all'istituto collettore, non prima di sei mesi e non dopo due anni dal libero passaggio (articolo 60 LPP).

Pagamento in contanti

Un assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se

Su riserva di modifica dei relativi accordi internazionali.

Il pagamento in contanti agli aventi diritto sposati è ammesso solo con il consenso scritto del coniuge. La CP-SSIC può esigere le relative prove.

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