Prestazione d'uscita (o di libero passaggio)
Forma della prestazione
Se l'assicurato entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e passa a un altro istituto di previdenza, la CP-SSIC versa a quest'ultimo la prestazione d'uscita. Nel caso in cui l'assicurato non risulti affiliato a un nuovo istituto, la prestazione d'uscita sarà trasferita su un conto di libero passaggio (presso una banca) o a una polizza di libero passaggio (presso una compagnia svizzera di assicurazione sulla vita).
Se la CP-SSIC non riceve disposizioni per iscritto, trasferisce la prestazione d'uscita con interessi all'istituto collettore, non prima di sei mesi e non dopo due anni dal libero passaggio (articolo 60 LPP).
Pagamento in contanti
Un assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se
- lascia definitivamente la Svizzera, fatta riserva dell'articolo 25f LFLP
- intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria, oppure
- la prestazione d'uscita è inferiore all'importo del suo contributo annuale personale.
Su riserva di modifica dei relativi accordi internazionali.
Il pagamento in contanti agli aventi diritto sposati è ammesso solo con il consenso scritto del coniuge. La CP-SSIC può esigere le relative prove.
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