Prestazioni d'invalidità
Aventi diritto
Hanno diritto a tali prestazioni le persone invalide almeno al 40% ai sensi dell'AI, sempre che siano state assicurate presso la CP-SSIC al momento in cui si è manifestata l'inabilità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità.
Inizio e termine
Per la CP-SSIC l'obbligo di corrispondere prestazioni nasce quando inizia quello dell'AI federale, tuttavia non prima che si siano estinti gli eventuali diritti al salario o alle indennità giornaliere per malattia e sempre che queste ultime corrispondano almeno all'80% del salario venuto a mancare e che la relativa assicurazione sia stata finanziata dal datore di lavoro almeno in ragione del 50%. Il diritto alle prestazioni non sussiste in caso di incapacità di guadagno inferiore al 40% e si estingue al raggiungimento dell'età pensionabile (diritto a prestazioni di vecchiaia) oppure in caso di recupero della capacità di lavoro o di decesso.
Ammontare
L'importo della rendita d'invalidità risulta dall'avere di vecchiaia determinante che è composto
- dall'avere di vecchiaia accumulato dall'assicurato fino al momento in cui nasce il diritto alla rendita d'invalidità,
- dalla somma dei futuri accrediti di vecchiaia, senza interessi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Quale base di calcolo viene utilizzato l'ultimo salario annuale assicurato.
La rendita d'invalidità è calcolata in base all'avere di vecchiaia applicando la stessa aliquota di conversione utilizzata per la rendita di vecchiaia.
Nel piano assicurativo Primo la rendita invalidità corrisponde al 40% del salario assicurativo.
La rendita d'invalidità è concessa come segue:
- una rendita d'invalidità intera, se l'assicurato è invalido almeno al 70% ai sensi dell'AI
- tre quarti di rendita, se è invalido almeno al 60%
- metà rendita, se è invalido almeno al 50%
- un quarto di rendita, se è invalido almeno al 40%.
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