Prestazioni di vecchiaia / Rendita al coniuge
Prestazioni di vecchiaia
Hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che ne hanno compiuto 64. Gli assicurati possono tuttavia chiedere la corresponsione di prestazioni anticipate al più presto cinque anni prima di raggiungere l'età pensionabile ordinaria.
Rendita al coniuge
Il diritto a una rendita al coniuge nasce al decesso di un assicurato o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, il cui coniuge superstite
- debba provvedere al mantenimento di un o più figli, oppure
- abbia già compiuto 45 anni e il matrimonio sia durato almeno cinque anni.
Inizio e termine
La rendita al coniuge è esigibile dal primo giorno del mese che segue il decesso dell'assicurato o del pensionato e viene corrisposta vita natural durante. Il diritto si estingue qualora il beneficiario si risposi.
Ammontare
In caso di decesso di un assicurato, la rendita al coniuge è pari al 60 % della rendita d'invalidità intera; in caso di decesso di un pensionato, è pari al 60 % della rendita di vecchiaia.
Nel piano assicurativo Primo la rendita per coniuge ammonta al 24% del salario assicurato.
Il coniuge divorziato è equiparato al coniuge, sempre che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che le prestazioni complessive (incluse AVS e AI) non superino l'importo del diritto risultante dalla sentenza di divorzio.
Seite drucken



