Rendita d'invalidità AI
Aventi diritto
Sono obbligatoriamente assicurate all'AI tutte le persone che risiedono in Svizzera o che vi svolgono un'attività lucrativa. I cittadini svizzeri e quelli degli Stati dell'UE e dell'AELS domiciliati al di fuori dei rispettivi paesi possono, a certe condizioni, assicurarsi volontariamente all'AI.
Hanno diritto a prestazioni dell'AI gli assicurati cui un danno alla salute, che si presume permanente o di lunga durata, impedisce in tutto o in parte lo svolgimento di un'attività lucrativa o delle occupazioni abituali. Anche gli assicurati al di sotto dei 20 anni possono percepire prestazioni dell'AI se si prevede che il danno alla salute limiti la loro futura capacità di guadagno.
Il danno alla salute può essere fisico, psichico o psicologico, di natura congenita oppure provocato da un infortunio o da una malattia.
Presupposti per la concessione di una rendita
La rendita d'invalidità viene concessa solo dopo aver valutato la possibilità di eventuali provvedimenti d'integrazione. L'ammontare della rendita varia secondo il grado d'invalidità.
Inizio e durata
Il diritto alla rendita nasce quando l'assicurato
- presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40%, oppure
- ha presentato per un anno, senza interruzioni significative, un'incapacità di guadagno media di almeno il 40% e in seguito è rimasto inabile allo svolgimento di un'attività lucrativa almeno nella stessa misura.
La rendita d'invalidità può essere versata al più presto a partire dai 18 anni.
Il diritto alle prestazioni si estingue alla fine del mese in cui
- cessa l'invalidità
- nasce il diritto a una rendita di vecchiaia o per superstiti d'importo superiore
- decede l'avente diritto.
Rendita per i figli
Chi beneficia di una rendita d'invalidità ha diritto anche a una rendita per i figli
- che non hanno compiuto 18 anni, oppure
- che non hanno terminato la loro formazione e non hanno ancora compiuto i 25 anni.
Ulteriori dettagli nell'opuscolo pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI.



